Quotidiano sportivo a cura di Alberto Mangano e Giovanni Vigilante
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Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 ottobre 2018, ha assunto le decisioni in merito all’9a giornata del campionato di Serie B qui di seguito riportate SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l’Arbitro era costretto a sospendere la gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva, tale atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che causava l’interruzione della gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa sei minuti.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA TRAJKOVSKI Aleksandar (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLOMBATTO Santiago (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

ZENGA Walter (Venezia): per avere, al 20° del secondo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di dirigenti della squadra avversaria, trattenuto a stento dai componenti della propria panchina; infrazione rilevata da un Assistente; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara ritardando, l’uscita dal recinto di giuoco, che avveniva esclusivamente grazie all’intervento del capitano della squadra, per circa un minuto; successivamente, uscendo dal terreno di giuoco rivolgeva all’Arbitro un’espressione irrispettosa.

Redazione Solofoggia.it

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