Prosciolto l’amministratore delegato Delli Santi

Riportiamo i motivi della decisione e il dispositivo del Tribunale Federale:
Il deferimento nei confronti del Dott. Dellisanti Roberto Pierre Jean ad avviso di questo
Collegio non merita accoglimento.
In effetti, l’ampia documentazione in atti proveniente dal procedimento penale come integrata
dalle indagini svolte dalla Procura Federale, non contiene elementi sufficienti a confermare la
partecipazione del Dott. Dellisanti alle dinamiche di gestione aziendale ed il suo
coinvolgimento in ruoli apicali con funzioni decisionali e di comando, detenute esclusivamente
dai fratelli Curci e Sannella.
Alla luce di tali considerazioni e delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero da Fedele
Sannella, si deve valutare la unidirezionalità dei messaggi whatsapp inviati dal Curci a
Dellisanti il giorno prima della cessione delle quote alla Sannella Holding 2 Srl, messaggi ove
rendicontava le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e
contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016.
Infatti, la circostanza che vede il Dellisanti non interloquire in alcun modo con il Curci e
limitarsi a ricevere il rendiconto in vista della quantificazione delle quote, unitamente alla
dichiarazione del Sannella il quale riferisce al P.M. di essere stato contattato dal Dellisanti
proprio per ricevere chiarimenti circa quegli importi a lui sconosciuti, escludono possa
ritenersi raggiunto un sufficiente grado di certezza circa la partecipazione del Dellisanti alle
condotte ascritte.
Il Collegio, pertanto, in difetto di ulteriori e diversi elementi di prova a sostegno di un
coinvolgimento diretto del Dott. Dellisanti nell’impiego di importi di provenienza illecita
nell’attività gestionale e sportiva della Società, non può che proscioglierlo dagli addebiti
contestati.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Dott. Dellisanti Roberto
Pierre Jean, in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità allo stesso dei
fatti oggetto di contestazione.
