Nella conferenza stampa che è seguita alla doccia fredda della penalizzazione di 4 punti ha parlato anche l’Avv. Chiacchio chiamato nuovamente a rappresentare davanti alla Giustizia Sportiva le sorti del Foggia.
“Ho avuto il piacere di difendere già altre volte questa società, mi sento legato ad essa. La FIGC ha deciso di dare una stretta ai “banditi del calcio” .
Esplicito il riferimento al Comunicato della Federazione n.221/A che ha approvato l’art. 20 bis delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC) che all’art. 4 prevede che la documentazione relativa alle acquisizioni delle partecipazioni societarie deve essere depositata in Federazione entro 15 giorni dall’acquisizione della partecipazione stessa.
Il ritardo della presentazione ha causato i primi 2 punti di penalizzazione. Lo stesso legale ha ricordato le date della vicenda così come comunicato in precedenza dal Presidente Canonico. La stipula è avvenuta il 22 giugno, l’atto è stato consegnato il 7 luglio sera e depositato in Federazione il giorno successivo. La mancanza quindi sarebbe relativa ad un solo giorno di ritardo.
Sull’iter, l’avvocato ha poi precisato:
“Qualsiasi atto notarile in ossequio all’art 66 del Codice Deontologico Notarile, non può essere consegnato prima della registrazione. Si sarebbe potuto portare in Federazione una copia autentica sempre che il pubblico ufficiale fosse stato disposto a consegnarla. Il Foggia non è l’unica squadra ad essere stata penalizzata per questo motivo, ci sono anche altre società (Pergolettese, Imolese e Novara), in pratica tutte quelle che dopo il 27 aprile hanno provveduto al cambio di proprietà. C’è una diatriba di carattere dottrinario, i 15 giorni previsti decorrono dalla stipula dell’atto o dalla registrazione? “.
Gli altri due punti di penalizzazione riguarda la carenza dei certificati dei carichi pendenti rilasciati dal Casellario Giudiziario. In loro vece sono state presentate le autocertificazioni.
“Canonico, che è soggetto conosciuto dalla Federazione e che nella stessa stagione 2020/21 aveva già iscritto il Bisceglie, poi ceduto, ha presentato le autocertificazioni che per situazioni ben più importanti sono documenti validi ed efficaci come nel caso della partecipazione al concorso in magistratura. Per questo motivo penso che si possa applicare il regime dell’equipollenza. Sono inadempimenti di carattere formale e vorrei trovare qualcuno che afferma il contrario. La strada di tutto il giudizio è lunghissima, ma noi ci prepariamo all’appello, abbiamo già approntato un reclamo con almeno sette motivi”.