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Le considerazioni di un tifoso

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di un tifoso, Antonio Cristalli, dottore in legge

NULLA FOEVA SINE BECCARIA
Mi rivolgo a tutti i tifosi e gli avvocati che abbiano a cuore il calcio foggiano. Come sapete, il Foggia Calcio si trova sotto processo per degli illeciti gestionali riguardanti pagamenti in nero in favore di alcuni tesserati. La norma incriminatrice è contenuta nel Codice di Giustizia sportiva della FIGC,
art. 8, c. 6, il quale prevede: “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi …. in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.”
La suddetta norma presenta gravi profili di incostituzionalità e di violazione del principio di tassatività secondo il quale non si possono erogare sanzioni che non siano espressamente previste dalla norma con sufficiente determinatezza. Ci si trova di fronte ad una norma in bianco che attribuisce al giudicante un’inammissibile sfera di arbitrio nel momento in cui essa stabilisce che “può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Uno o più punti, secondo una linea retta che porta all’infinito, così come vorrà decidere il giudicante secondo il suo illimitato arbitrio. La formulazione della norma è alquanto infelice ed è in contrasto col richiamato principio di tassatività. Probabilmente, la voluntas legis sottesa alla norma era quella di stabilire una penalizzazione solo eventuale e di alcuni punti e non già, secondo l’interpretazione operata dalla Procura Federale, di …. infiniti punti. In base ai principi di logicità e coerenza l’unica interpretazione possibile, che sia anche rispettosa del principio di legalità, è quella di mantenere la sanzione edittale massima ancorata armonicamente alla sanzione edittale minima di un punto. Ragion per cui, la sanzione massima non potrebbe superare il quadruplo o il quintuplo di quella minima se non si vuol cadere nell’arbitrio e nell’abuso di potere.
Altrettanto illegittimo, perché incompatibile col principio di tassatività, è l’art. 7, c. 1, poiché non individua quali siano le condotte tipiche che integrino la fattispecie di illecito sportivo. Infatti, esso recita: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. Dunque, il compimento, con qualsiasi mezzo. Non vi è nulla di predeterminato con sufficiente determinatezza. La norma apre intere praterie all’arbitrio. Una norma scritta in senso contrario all’evoluzione della storia del diritto italiano. Da non credere come si sia potuto arrivare a redigere un simile articolo.
La Procura Federale ha chiesto, addirittura, l’applicazione della sanzione “esemplare” della retrocessione con la ulteriore penalizzazione di 6 punti da scontarsi nel prossimo campionato di serie C. E’ di tutta evidenza come la richiesta della Procura esula dal dettato codicistico sopra riportato che non contempla affatto la sanzione della “retrocessione”.
Il trattamento riservato al Foggia Calcio si inquadra, evidentemente, in un fumus persecutionis che trae ispirazione da un malcelato pregiudizio territoriale che ogni giudice sereno dovrebbe, invero, ripudiare. Per non parlare del richiamo alla sanzione “esemplare” che offende la memoria di Cesare Beccaria. E’ evidente che l’ingiustizia che si sta consumando ai danni del Foggia Calcio è solo un altro segnale del generale imbarbarimento della nostra civiltà giuridica.
Ho la presunzione di indovinare quale sia l’altro motivo che sorregge la spavalderia dell’accusa. Esiste una norma, l’art. 2 del decreto-legge 220/2003, che pone il principio di autonomia della giustizia sportiva rispetto alla giurisdizione ordinaria, che rende (quasi) inoppugnabili le sentenze della giustizia sportiva dinanzi al T.A.R. e quindi, eventualmente, di adire la Corte Costituzionale.
Questo discutibile spazio di autonomia può collocare l’operatore del diritto sportivo in una posizione “fuori dal mondo” e, per quanto ci riguarda, fuori dalla corretta interpretazione del diritto.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 10171/2017, ha già sollevato questione di costituzionalità del richiamato principio di autonomia poiché in contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e si attende la sentenza della Corte Costituzionale.
In attesa che il giudice delle leggi si esprima non possiamo che invocare che lo spirito di Beccaria protegga il Foggia ed esorto tutti quanti a mobilitarsi chiedendo conto alla Procura Federale dell’arbitrio sopra descritto.
A tutti quanti voi invio uno o più saluti …. all’infinito!
Antonio Cristalli